
Contratto di Mantenimento e Donazione
Il Contratto di Mantenimento è un’Alternativa alla Donazione?
Tutti ormai sanno i danni, spesso irreparabili, che crea la donazione nell’ambito del commercio giuridico degli immobili. In altre parole, chi ha ricevuto un immobile per donazione non troverà facilmente un acquirente disposto a comprare, né una banca disposta a finanziare l’acquisto. In questi casi, si deve ricorrere allo “scioglimento” della donazione con una serie di perplessità e di spese o a una fideiussione bancaria fino ad ora poco praticata. Ma spesso il problema si può risolvere a monte anche perché la donazione non era il contratto corrispondente alla volontà originaria delle parti.
Natura Giuridica e Finalità del Contratto di Mantenimento
Quante volte il genitore trasferisce ad un figlio un immobile, apparentemente senza corrispettivo, ma con l’intesa tacita che il figlio si prenda cura del genitore con prestazioni di carattere morale, spirituale ed economico? Quante volte abbiamo sentito dire “questa casa la voglio dare a mio figlio perché mi sta vicino, mi sostiene e mi assiste nelle mie necessità”? Ebbene, in questi casi, il contratto maggiormente rispondente alla volontà delle parti non è la donazione ma il contratto di mantenimento. A questo punto, va aggiunto che il contratto di mantenimento è un contratto a titolo oneroso e non gratuito. Non è una liberalità né diretta né indiretta e, quindi, non è assoggettabile ad azione di riduzione da parte degli eredi legittimari. La conclusione, da questo punto di vista, è che colui che ha ricevuto un immobile in virtù di questo contratto non incontrerà alcuna difficoltà nel rivenderlo come accade invece per il donatario.