Studio notarile Antonio Gazzanti Pugliese

Oneri Condominiali Straordinari

Oneri Condominiali Straordinari

Chi Paga gli Oneri Condominiali Straordinari?

La Corte di Cassazione con la sentenza 2/5/2013 n° 10.235 ha ribadito che, in caso di compravendita, le spese condominiali di straordinaria amministrazione gravano sul venditore se la relativa delibera condominiale è stata adottata prima della data dell’atto definitivo di compravendita. Il principio vale anche se i lavori non sono stati ancora eseguiti al momento della vendita.

Oneri condominiali straordinariCosi come vale anche se la delibera condominiale sia intervenuta dopo il contratto preliminare ma prima del contratto definitivo di vendita. Ciò però non toglie che sia lecito, e quindi produttivo di effetti, un accordo tra le parti – venditore e compratore – per distribuire in modo diverso il carico economico in oggetto.