
Rivendita Immobili in Edilizia Convenzionata: Prezzo Imposto
Vincolo del Prezzo Massimo di Cessione nella Rivendita di Immobili Costruiti in Regime di Edilizia Convenzionata
La sentenza della Corte di Cassazione a sezioni unite n° 18135/2015 ha stabilito che sussiste il vincolo del prezzo massimo di cessione dell’immobile costruito in regime di edilizia convenzionata non solo per il primo ed originario trasferimento, ma anche per tutte le successive rivendite senza limiti di tempo. Si tratterebbe di “onere reale” e, come tale, imprescrittibile.
Vincolo del Prezzo Imposto per la Rivendita Superabile con Apposita Convenzione Stipulata con il Comune
In altre parole, se nel 1980 la cooperativa costruttrice (che ha operato in regime convenzionale) ha assegnato al socio Tizio l’appartamento X per il quale il prezzo massimo di cessione era pari a 100, Tizio non potrà percepire più di 100 (salvo la dovuta rivalutazione) nella successiva rivendita, e così via negli ulteriori atti di trasferimento. L’unica alternativa è stipulare (prima di rivendere) una convenzione con il Comune (ma i tempi non sono brevi) per affrancare l’immobile dal vincolo del prezzo imposto, ovviamente versando un quid tutt’altro che trascurabile al Comune stesso. Come è facile immaginare, si sta sviluppando un enorme contenzioso relativamente a tutti gli atti stipulati senza l’osservanza di questo vincolo.